Art. 8.
                     Servizi per conto di terzi
 
  1.  Le  entrate  e le spese relative ai servizi per conto di terzi,
ivi compresi i fondi economali, che costituiscono al tempo stesso  un
debito  ed  un  credito  per  l'ente, sono ordinate esclusivamente in
capitoli, secondo la ripartizione stabilita  dalla  giunta  regionale
nella deliberazione che approva il modello del bilancio di previsione
pluriennale.
  2.   Le   previsioni   e   gli  accertamenti  d'entrata  conservano
l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.