Art. 8. Servizi per conto di terzi 1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli, secondo la ripartizione stabilita dalla giunta regionale nella deliberazione che approva il modello del bilancio di previsione pluriennale. 2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.