(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997, registro 1, foglio 204, con il quale e' stato approvato il Regolamento di attuazione previsto dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23, concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane; Rilevata l'esigenza di apportare delle modifiche al predetto regolamento, prevedendo alcune semplificazioni per i procedimenti amministrativi relativi alle deroghe all'obbligo di chiusura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali da parte delle imprese, come individuate all'art. 1della legge regionale n. 23/1996; Sentito il Comitato dipartimentale per le attivita' economicoproduttive che nella seduta del 20 novembre 1998 ha espresso parere favorevole sulle modifiche all'uopo predisposte dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato; Atteso che la seconda commissione consiliare - attivita' produttive - nel corso della seduta del 21 dicembre 1998 ha espresso all'unanimita' parere favorevole sulle modifiche medesime; Vista la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 46 del 15 gennaio 1999; Decreta Sono approvate le modifiche al regolamento di attuazione di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23, concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane, approvato con D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997, come indicate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche a Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 febbraio 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 3 marzo 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 79 Legge regionale n. 23/1996 art. 2. Modificazioni al "regolamento di attuazione concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane" approvato con D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997. Art. 1. L'art. 3 e' cosi' sostituito: "Art. 3 (Autorizzazione all'apertura antimeridiana). - 1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa interessata ad ottenere l'autorizzazione all'apertura antimeridiana nelle giornate festive infrasettimanali e, nel caso di piu' festivita' consecutive, l'autorizzazione all'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica, e' tenuto a presentare apposita domanda in carta legale o resa legale al Presidente della provincia competente per territorio, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla prima giornata per la quale viene richiesta l'autorizzazione medesima e contenente: a) denominazione e sede dell'impresa; b) dichiarazione che l'impresa provvede al ciclo completo della panificazione ovvero che provvede alla vendita del pane prodotto da altri soggetti, previo completamento della cottura; c) indicazione dei giorni festivi e/o domenicali per i quali viene richiesta l'apertura antimeridiana. 2. Analoga autorizzazione puo' essere disposta dal presidente della provincia su richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro, entro i termini previsti dal comma 1, a favore di tutte le imprese di cui all'art. 2 ricomprese nella provincia. 3. Il Presidente della provincia, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, richiede il parere alle amministrazioni comunali interessate, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e, nel caso previsto al comma 1, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 4. I pareri di cui al comma 3 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il Presidente della provincia puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi. 5. L'autorizzazione e' rilasciata dal Presidente della provincia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa domanda."