(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto il D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997, registrato alla
Corte dei conti il 20 giugno 1997, registro 1,  foglio  204,  con  il
quale  e'  stato  approvato  il  Regolamento  di  attuazione previsto
dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 8  luglio  1996,  n.  23,
concernente  la  regolamentazione  delle  giornate  di chiusura delle
imprese di produzione e di vendita del pane;
  Rilevata  l'esigenza  di  apportare  delle  modifiche  al  predetto
regolamento, prevedendo alcune  semplificazioni  per  i  procedimenti
amministrativi  relativi  alle  deroghe all'obbligo di chiusura nelle
giornate di  domenica  e  festive  infrasettimanali  da  parte  delle
imprese, come individuate all'art. 1della legge regionale n. 23/1996;
  Sentito    il    Comitato    dipartimentale    per   le   attivita'
economicoproduttive che nella seduta del 20 novembre 1998 ha espresso
parere  favorevole  sulle  modifiche   all'uopo   predisposte   dalla
Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione
e dell'artigianato;
  Atteso che la seconda commissione consiliare - attivita' produttive
-   nel   corso  della  seduta  del  21  dicembre  1998  ha  espresso
all'unanimita' parere favorevole sulle modifiche medesime;
  Vista la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23;
  Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
  Su conforme deliberazione della  giunta  regionale  n.  46  del  15
gennaio 1999;
 
                               Decreta
 
  Sono  approvate  le  modifiche  al regolamento di attuazione di cui
all'art. 2, comma 6, della legge regionale  8  luglio  1996,  n.  23,
concernente  la  regolamentazione  delle  giornate  di chiusura delle
imprese di produzione e di vendita del pane, approvato  con  D.P.G.R.
n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997, come indicate nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare
come modifiche a Regolamento della Regione.
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   Trieste, 11 febbraio 1999
                      ANTONIONE
 Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 3 marzo 1999
 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1,  foglio  n.
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Legge  regionale  n. 23/1996 art. 2. Modificazioni al "regolamento di
attuazione concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura
delle imprese di produzione e di  vendita  del  pane"  approvato  con
D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997.
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 3 e' cosi' sostituito:
  "Art.  3  (Autorizzazione  all'apertura  antimeridiana).  -  1.  Il
titolare o  il  legale  rappresentante  dell'impresa  interessata  ad
ottenere  l'autorizzazione  all'apertura antimeridiana nelle giornate
festive infrasettimanali e, nel caso di piu' festivita'  consecutive,
l'autorizzazione   all'apertura   antimeridiana   nelle  giornate  di
domenica, e' tenuto a presentare apposita domanda in carta  legale  o
resa  legale al Presidente della provincia competente per territorio,
con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla  prima  giornata
per la quale viene richiesta l'autorizzazione medesima e contenente:
   a) denominazione e sede dell'impresa;
   b)  dichiarazione  che  l'impresa provvede al ciclo completo della
panificazione ovvero che provvede alla vendita del pane  prodotto  da
altri soggetti, previo completamento della cottura;
   c) indicazione dei giorni festivi e/o domenicali per i quali viene
richiesta l'apertura antimeridiana.
  2. Analoga autorizzazione puo' essere disposta dal presidente della
provincia  su  richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali di
categoria dei datori di lavoro, entro i termini previsti dal comma 1,
a favore di tutte le imprese  di  cui  all'art.  2  ricomprese  nella
provincia.
  3.   Il   Presidente   della  provincia,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento della domanda di autorizzazione, richiede il parere  alle
amministrazioni  comunali  interessate, alle organizzazioni sindacali
di categoria dei lavoratori e, nel caso previsto  al  comma  1,  alle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
  4.  I  pareri  di  cui  al  comma 3 debbono essere forniti entro il
termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il
quale il Presidente della provincia puo' procedere  indipendentemente
dall'acquisizione degli stessi.
  5.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal Presidente della provincia
entro  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della   relativa
domanda."