Art. 2.
 
  L'articolo 4 e' cosi' sostituito:
  "Art.  4  (Autorizzazione all'apertura nelle giornate di domenica e
festive infrasettimanali per eventi  eccezionali  o  per  eccezionale
flusso  turistico).  -  1. Il sindaco, nel caso di eventi eccezionali
ovvero nel caso di eccezionale flusso turistico  di  cui  all'art.  1
della  D.G.R.  n. 2673 del 25 maggio 1990, determinato da occasionali
celebrazioni, puo' inoltrare richiesta al Presidente della  provincia
competente   per  territorio,  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali.
  2. La domanda di autorizzazione,  che  deve  essere  presentata  al
Presidente  della  provincia  competente  per  territorio  con almeno
sessanta giorni di anticipo rispetto alla prima giornata per la quale
viene richiesta l'autorizzazione medesima, deve inoltre contenere:
   a) le motivazioni specifiche  per  le  quali  viene  inoltrata  la
richiesta;
   b)   l'indicazione   delle   giornate   domenicali   e/o   festive
infrasettimanali oggetto dell'autorizzazione medesima.
  3. Entro dieci giorni dal ricevimento della  richiesta  di  cui  al
comma  1  il  Presidente  della  provincia  richiede  il parere delle
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori  di
lavoro.
  4.  I  pareri  di  cui  al  comma 3 debbono essere forniti entro il
termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il
quale il Presidente della provincia puo' procedere  indipendentemente
dall'acquisizione degli stessi.
  5.  L'autorizzazione  e' rilasciata dal Presidente della provincia,
limitatamente  alle  imprese  di  cui  all'art.  2  localizzate   nel
territorio  di  competenza  comunale  indicato  dalla  richiesta  del
sindaco, entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di  presentazione
della richiesta del sindaco.
  6.  Il  titolare  o  il  legale  rappresentante dell'impresa che si
avvale dell'autorizzazione di cui al comma 5 e' tenuto  ad  inoltrare
al  sindaco  del  proprio  comune,  entro e non oltre l'ultimo giorno
autorizzato di apertura domenicale e/o festiva  infrasettimanale,  un
programma  contenente  i  giorni  compensativi  di  chiusura feriale,
secondo le modalita' stabilite dall'art. 7.
  7. L'autorizzazione di cui al presente  articolo  non  puo'  essere
rilasciata  per  piu'  di tre volte nel corso dell'anno solare, fermi
restando i limiti previsti dall'art. 7."