Art. 2. L'articolo 4 e' cosi' sostituito: "Art. 4 (Autorizzazione all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali per eventi eccezionali o per eccezionale flusso turistico). - 1. Il sindaco, nel caso di eventi eccezionali ovvero nel caso di eccezionale flusso turistico di cui all'art. 1 della D.G.R. n. 2673 del 25 maggio 1990, determinato da occasionali celebrazioni, puo' inoltrare richiesta al Presidente della provincia competente per territorio, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali. 2. La domanda di autorizzazione, che deve essere presentata al Presidente della provincia competente per territorio con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla prima giornata per la quale viene richiesta l'autorizzazione medesima, deve inoltre contenere: a) le motivazioni specifiche per le quali viene inoltrata la richiesta; b) l'indicazione delle giornate domenicali e/o festive infrasettimanali oggetto dell'autorizzazione medesima. 3. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 il Presidente della provincia richiede il parere delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro. 4. I pareri di cui al comma 3 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il Presidente della provincia puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi. 5. L'autorizzazione e' rilasciata dal Presidente della provincia, limitatamente alle imprese di cui all'art. 2 localizzate nel territorio di competenza comunale indicato dalla richiesta del sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta del sindaco. 6. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che si avvale dell'autorizzazione di cui al comma 5 e' tenuto ad inoltrare al sindaco del proprio comune, entro e non oltre l'ultimo giorno autorizzato di apertura domenicale e/o festiva infrasettimanale, un programma contenente i giorni compensativi di chiusura feriale, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7. 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere rilasciata per piu' di tre volte nel corso dell'anno solare, fermi restando i limiti previsti dall'art. 7."