Art. 3.
 
  L'art. 5 e' cosi' sostituito:
  "Art. 5 (Autorizzazione del sindaco all'apertura nelle giornate  di
domenica  e  festive  infrasettimanali  nelle  localita'  ad economia
turistica). - 1. Il sindaco, nelle localita'  ad  economia  turistica
individuate  ai  sensi del comma 3 dell'art. 3, della legge regionale
18 dicembre 1989, n. 37, puo' autorizzare le imprese di cui  all'art.
2,  localizzate  nel  territorio di competenza comunale, all'apertura
nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali,  limitatamente
ai  periodi di maggior afflusso turistico, come definiti dalla D.G.R.
25 maggio 1990, n. 2673 e successive modificazioni.
  2. Il sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 dopo aver
acquisito il parere delle organizzazioni sindacali di  categoria  dei
lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
  3.  I  pareri  di  cui  al  comma 2 debbono essere forniti entro il
termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il
quale il sindaco puo' procedere  indipendentemente  dall'acquisizione
degli stessi.
  4.  Il  titolare  o  il  legale  rappresentante dell'impresa che si
avvale dell'autorizzazione di cui al presente articolo e'  tenuto  ad
inoltrare  al  sindaco del proprio comune, entro e non oltre l'ultimo
giorno   autorizzato   di    apertura    domenicale    e/o    festiva
infrasettimanale,  un  programma  contenente i giorni compensativi di
chiusura feriale, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7."