Art. 3. L'art. 5 e' cosi' sostituito: "Art. 5 (Autorizzazione del sindaco all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali nelle localita' ad economia turistica). - 1. Il sindaco, nelle localita' ad economia turistica individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 3, della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, puo' autorizzare le imprese di cui all'art. 2, localizzate nel territorio di competenza comunale, all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali, limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, come definiti dalla D.G.R. 25 maggio 1990, n. 2673 e successive modificazioni. 2. Il sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 3. I pareri di cui al comma 2 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il sindaco puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi. 4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che si avvale dell'autorizzazione di cui al presente articolo e' tenuto ad inoltrare al sindaco del proprio comune, entro e non oltre l'ultimo giorno autorizzato di apertura domenicale e/o festiva infrasettimanale, un programma contenente i giorni compensativi di chiusura feriale, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7."