Art. 4.
 
  L'art. 7 e' cosi' sostituito:
  "Art.  7   (Validita'   e   durata   dell'autorizzazione).   -   1.
L'autorizzazione  rilasciata  dal Presidente della provincia ai sensi
del comma 1 dell'art.   3 e  ai  sensi  dell'art.  6  e'  valida  per
l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
  2.  L'autorizzazione  rilasciata  dal Presidente della provincia ai
sensi del comma 2 dell'art. 3 e' valida per tutte le imprese  di  cui
all'art.    2   operanti   nel   territorio   provinciale,   indicato
nell'autorizzazione medesima.
  3. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente  della  provincia  ai
sensi  del  comma  5  dell'art.  4  e l'autorizzazione rilasciata dal
sindaco ai sensi dell'art. 5 e' valida per tutte le  imprese  di  cui
all'art.       2   operanti   nel   territorio   comunale,   indicato
nell'autorizzazione medesima.
  4.  I  programmi  previsti  dal  comma  6  dell'art. 4, dal comma 4
dell'art.  5 e dal comma 3 dell'art. 6 debbono indicare per  ciascuna
giornata  di  attivita'  domenicale  e/o festiva infrasettimanale, le
corrispondenti  giornate  di  chiusura  feriale  compensativa   anche
anticipata, purche' effettuate nel corso dello stesso anno solare.
  5.  Le chiusure compensative devono aver durata non inferiore a tre
giornate consecutive.
  6. E' data facolta' alle imprese  di  modificare  il  programma  di
chiusura  feriale  compensativa,  nel rispetto di quanto previsto dal
comma precedente, previa comunicazione al Presidente della  provincia
o   al  sindaco,  a  seconda  dei  casi.  Tale  modifica  si  intende
tacitamente accolta se entro dieci giorni le predette  autorita'  non
si esprimono in merito.
  7.  Le  autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del
presente   regolamento   non   possono   superare    complessivamente
ventiquattro giornate nel corso dell'anno solare.
  8.   Ciascuna   impresa   di   cui   all'art.   2   dovra'  esporre
l'autorizzazione rilasciata dal  Presidente  della  provincia  o  dal
sindaco ai sensi del presente regolamento.".
                        ANTONIONE