Art. 4. L'art. 7 e' cosi' sostituito: "Art. 7 (Validita' e durata dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia ai sensi del comma 1 dell'art. 3 e ai sensi dell'art. 6 e' valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. 2. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e' valida per tutte le imprese di cui all'art. 2 operanti nel territorio provinciale, indicato nell'autorizzazione medesima. 3. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia ai sensi del comma 5 dell'art. 4 e l'autorizzazione rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 5 e' valida per tutte le imprese di cui all'art. 2 operanti nel territorio comunale, indicato nell'autorizzazione medesima. 4. I programmi previsti dal comma 6 dell'art. 4, dal comma 4 dell'art. 5 e dal comma 3 dell'art. 6 debbono indicare per ciascuna giornata di attivita' domenicale e/o festiva infrasettimanale, le corrispondenti giornate di chiusura feriale compensativa anche anticipata, purche' effettuate nel corso dello stesso anno solare. 5. Le chiusure compensative devono aver durata non inferiore a tre giornate consecutive. 6. E' data facolta' alle imprese di modificare il programma di chiusura feriale compensativa, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, previa comunicazione al Presidente della provincia o al sindaco, a seconda dei casi. Tale modifica si intende tacitamente accolta se entro dieci giorni le predette autorita' non si esprimono in merito. 7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento non possono superare complessivamente ventiquattro giornate nel corso dell'anno solare. 8. Ciascuna impresa di cui all'art. 2 dovra' esporre l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia o dal sindaco ai sensi del presente regolamento.". ANTONIONE