(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l'acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo. 2. Per tecniche di produzione integrata si intendono, ai fini della presente legge, quelle tecniche compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate ad un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente.