Art. 2.
                      Acquisizione del marchio
 
  1. La giunta regionale  provvede  agli  adempimenti  necessari  per
ottenere  la  registrazione  del  marchio  collettivo  ai sensi degli
articoli 2 e 22 comma 3 del regio decreto  21  giugno  1942,  n.  929
(Testo   delle   disposizioni   legislative   in  materia  di  marchi
registrati) cosi' come modificati dal decreto legislativo 4  dicembre
1992,  n. 480 (Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE consiglio del
21 dicembre 1988, recante  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
stati membri in materia di marchi d'impresa).