Art. 2. Acquisizione del marchio 1. La giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 comma 3 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati) cosi' come modificati dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 (Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa).