Art. 3. Uso del marchio 1. Il consiglio regionale approva il "regolamento d'uso" del marchio, contenente le sue caratteristiche, le modalita' della sua utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalita' di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e di difformita' in ordine all'uso. 2. L'uso del marchio e' concesso ad imprese agricole singole od associate, nonche' ad associazioni di produttori agricoli, ad imprese di trasformazione, o di trasformazione e commercializzazione singole od associate e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio e' richiesto, accordi di coltivazione e/o allevamento e vendita, purche' dimostrino che tutte le fasi del processo produttivo sono attuate conformemente agli specifici disciplinari di cui all'art. 4 e si impegnino a sottostare ai controlli di cui all'art. 5, nonche' a rispettare tutte le condizioni poste dalla presente legge ed in attuazione della medesima.