Art. 3.
                           Uso del marchio
 
  1.  Il  consiglio  regionale  approva  il  "regolamento  d'uso" del
marchio, contenente le sue caratteristiche, le  modalita'  della  sua
utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalita' di
controllo,  le  conseguenze nei casi di inadempienza e di difformita'
in ordine all'uso.
  2. L'uso del marchio e' concesso ad  imprese  agricole  singole  od
associate, nonche' ad associazioni di produttori agricoli, ad imprese
di  trasformazione, o di trasformazione e commercializzazione singole
od associate e che hanno sottoscritto, in relazione ai  prodotti  per
cui  il marchio e' richiesto, accordi di coltivazione e/o allevamento
e  vendita,  purche'  dimostrino  che  tutte  le  fasi  del  processo
produttivo  sono attuate conformemente agli specifici disciplinari di
cui all'art.   4 e si impegnino a  sottostare  ai  controlli  di  cui
all'art.  5,  nonche'  a  rispettare  tutte le condizioni poste dalla
presente legge ed in attuazione della medesima.