Art. 4. Disciplinari di produzione integrata 1. Il disciplinare di produzione integrata di un prodotto contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del medesimo, una o piu' delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione, ed indica le tecniche ed i processi produttivi necessari per ottimizzare le caratteristiche qualitative del prodotto stesso e per la tutela dell'ambiente naturale e l'innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori. 2. I disciplinari di produzione integrata sono predisposti ed aggiornati, su richiesta della giunta regionale, dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA), sentite le organizzazioni regionali delle imprese interessate; a tal fine l'ARSIA puo' consultare istituzioni, enti ed associazioni competenti nel settore agroalimentare. 3. I disciplinari ed i loro aggiornamenti sono approvati dalla giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.