Art. 4.
                Disciplinari di produzione integrata
 
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  integrata  di   un   prodotto
contempla,  a  seconda  della  tipologia  e delle caratteristiche del
medesimo,  una  o  piu'  delle  fasi  di  produzione,  conservazione,
trasporto,   condizionamento,   trasformazione,   confezionamento   e
commercializzazione, ed indica le tecniche ed i  processi  produttivi
necessari per ottimizzare le caratteristiche qualitative del prodotto
stesso  e  per  la tutela dell'ambiente naturale e l'innalzamento del
livello di salvaguardia della salute dei consumatori.
  2. I disciplinari  di  produzione  integrata  sono  predisposti  ed
aggiornati,   su   richiesta  della  giunta  regionale,  dall'Agenzia
regionale per lo sviluppo e  l'innovazione  in  agricoltura  (ARSIA),
sentite  le organizzazioni regionali delle imprese interessate; a tal
fine  l'ARSIA  puo'  consultare  istituzioni,  enti  ed  associazioni
competenti nel settore agroalimentare.
  3.  I  disciplinari  ed  i  loro aggiornamenti sono approvati dalla
giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della  Regione
Toscana.