Art. 6. Etichettatura 1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, le diciture "Prodotto da agricoltura integrata", "Marchio concesso dalla Regione Toscana", formulate secondo le modalita' stabilite dal "regolamento d'uso". 2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari), puo' essere apposta in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto. Nel caso di provenienza toscana la dicitura da adottare e' "Prodotto in Toscana". Nell'ambito dei controlli di cui all'art. 5 e' verificata altresi' la veridicita' dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarita' rilevate.