Art. 6.
                            Etichettatura
 
  1.  I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono
in etichetta sul prodotto,  oltre  il  marchio  stesso,  le  diciture
"Prodotto da agricoltura integrata",  "Marchio concesso dalla Regione
Toscana",  formulate  secondo le modalita' stabilite dal "regolamento
d'uso".
  2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109 (Attuazione delle direttive 89/395 CEE e  89/396/CEE  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari), puo' essere apposta in etichetta una  dicitura  relativa
al  luogo  di  origine  o  di  provenienza  del prodotto. Nel caso di
provenienza toscana la dicitura da adottare e' "Prodotto in Toscana".
Nell'ambito dei controlli di cui all'art. 5 e' verificata altresi' la
veridicita' dell'indicazione di provenienza  apposta,  con  eventuale
segnalazione agli organi competenti delle irregolarita' rilevate.