Art. 8. Tutela contro la pubblicita' ingannevole 1. Al fine di tutelare il consumatore la giunta regionale interviene, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole), per la tutela dell'uso dell'immagine tipica della campagna toscana nei confronti della promozione e della pubblicita' di prodotti agricoli e alimentari che risulti ingannevole per il consumatore in relazione alla provenienza di tali prodotti.