Art. 8.
              Tutela contro la pubblicita' ingannevole
 
  1.   Al  fine  di  tutelare  il  consumatore  la  giunta  regionale
interviene, ai sensi e per gli effetti  del  decreto  legislativo  25
gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia
di  pubblicita'  ingannevole),  per  la tutela dell'uso dell'immagine
tipica della campagna toscana nei confronti della promozione e  della
pubblicita' di prodotti agricoli e alimentari che risulti ingannevole
per il consumatore in relazione alla provenienza di tali prodotti.