Art. 9.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si
fa fronte con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
  2. Per le attivita' previste dagli articoli 2, 3 e 5  si  provvede,
per l'anno 1999, con la seguente variazione di bilancio disposta, per
analogo  importo,  sugli stati di previsione della competenza e della
cassa del bilancio di previsione 1999:
  Spesa in diminuzione
   cap.  22137  "Investimenti  trasformazione  e  commercializzazione
prodotti  silvicoltura  reg.  CEE  867/90  -  P.O.  1994/1999 - Quota
Regione"
L. 80.000.000
  Spesa di nuova istituzione
   cap. 20520  "Valorizzazione  produzioni  agroalimentari  regionali
tramite  il  marchio  collettivo  della  Regione  (legge regionale n.
25/1999)
L. 80.000.000;
   per gli esercizi finanziari successivi si provvede  con  la  legge
annuale di bilancio.
  3.  Per  le  attivita'  previste  dall'art. 7, comma 1, si provvede
mediante l'utilizzazione dei fondi disposti annualmente  dalla  legge
di  bilancio per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile
1997, n. 28.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 15 aprile 1999
                                CHITI
  La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 9
marzo 1999 ed e' stata vistata  dal  commissario  del  Governo  il  9
aprile 1999.