Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. Per le attivita' previste dagli articoli 2, 3 e 5 si provvede, per l'anno 1999, con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione 1999: Spesa in diminuzione cap. 22137 "Investimenti trasformazione e commercializzazione prodotti silvicoltura reg. CEE 867/90 - P.O. 1994/1999 - Quota Regione" L. 80.000.000 Spesa di nuova istituzione cap. 20520 "Valorizzazione produzioni agroalimentari regionali tramite il marchio collettivo della Regione (legge regionale n. 25/1999) L. 80.000.000; per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge annuale di bilancio. 3. Per le attivita' previste dall'art. 7, comma 1, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi disposti annualmente dalla legge di bilancio per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 15 aprile 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1999 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1999.