(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13
                         del 29 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
 
  1.  La  Regione  autonoma  della Sardegna, al fine di assicurare la
piu' ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali
e culturali riguardanti la loro  condizione,  persegue  una  politica
unitaria intesa a:
   a)  analizzare  e  conoscere le tematiche relative alla condizione
giovanile;
   b)  promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di
informazione ai giovani;
   c) favorire l'aggregazione  e  l'associazionismo  fra  i  giovani,
anche attraverso l'istituzione di consulte locali;
   d)   promuovere   e  attuare  interventi  orientati  all'effettivo
inserimento dei giovani nella societa', con  particolare  riferimento
all'inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  delle  professioni e della
imprenditorialita';
   e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di
disagio, emarginazione e devianza giovanile;
   f)   promuovere   e   sviluppare,   nel   rispetto   delle   norme
internazionali    e    comunitarie    sulla    reciprocita',   scambi
socioculturali, in particolare con i Paesi membri della UE;
   g) promuovere e dare impulso ad ogni forma  di  manifestazione  di
contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
   h)  arginare  il  fenomeno  dello  spopolamento  dei  comuni della
Sardegna e delle aree periferiche della Regione e  piu'  in  generale
dell'emigrazione giovanile;
   i)  sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro,
svolgono attivita' volte a favorire lo scambio  di  informazioni  tra
domanda  ed offerta di lavoro, nonche' ad incentivare i giovani nella
creazione di iniziative economiche.
  2. Le finalita' e gli obiettivi della presente legge  costituiscono
indirizzi  generali  per  la programmazione regionale, ai sensi della
legge regionale 1 agosto 1975, n. 33.