Art. 2.
                  Atti internazionali e comunitari
 
  1. La Regione, nel perseguimento delle finalita' e degli  obiettivi
della  presente  legge,  adotta  i  principali  atti internazionali e
comunitari  in  materia  ed  in  particolare   la   "Carta   per   la
partecipazione  dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata
dal Consiglio d'Europa, e la "Carta  per  l'informazione  giovanile",
approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei
giovani (ERYCA), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli
interventi.