Art. 3. Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile 1. Il documento di programmazione economica e finanziaria contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per il perseguimento delle politiche giovanili. 2. La giunta regionale, unitamente ai documenti di bilancio, presenta il "Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili"; detto rapporto e predisposto previo parere della consulta regionale dei giovani.