Art. 3.
         Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile
 
  1.  Il documento di programmazione economica e finanziaria contiene
le linee guida, gli obiettivi  e  le  azioni  di  intervento  per  il
perseguimento delle politiche giovanili.
  2.  La  giunta  regionale,  unitamente  ai  documenti  di bilancio,
presenta il "Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo
stato d'attuazione  delle  politiche  giovanili";  detto  rapporto  e
predisposto previo parere della consulta regionale dei giovani.