Art. 4.
                     Consulta regionale giovani
 
  1.  E'  istituita,  presso la presidenza della giunta regionale, la
consulta regionale giovani, composta da:
   a) cinque esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato
a   tre,   scelti  fra  persone  che  abbiano  maturato  riconosciute
esperienze  di  carattere  scientifico,   culturale,   professionale,
economico  e  politico  sulla  condizione  giovanile  nei  suoi  vari
aspetti;
   b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili  degli
imprenditori della Sardegna;
   c)  due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle
principali centrali cooperative della Sardegna;
   d)  due  rappresentanti  dei  giovani  artigiani  indicati   dalle
principali associazioni regionali del settore;
   e)  un  giovane  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori;
   f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna;
   g) due giovani  disoccupati  o  in  attesa  di  prima  occupazione
sorteggiati  tra  gli  elenchi  dei  giovani  di  eta'  inferiore  ai
trent'anni.
  2. I componenti di cui alle lettere b), c), d),  e)  ed  f)  devono
avere, all'atto della nomina, eta' inferiore ai trent'anni.
  3.  La  consulta,  per  il  suo  funzionamento,  si  avvale  di una
segreteria formata da dipendenti dell'amministrazione regionale.
  4. Ai componenti della consulta, per la partecipazione alle sedute,
spetta un gettone di presenza  nella  misura  prevista  dall'art.  1,
comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.