Art. 5.
          Nomina e durata della consulta regionale giovani
 
  1.  La consulta e' nominata con decreto del presidente della giunta
regionale e dura in carica cinque anni.
  2. In sede di prima applicazione della presente legge, la  consulta
e'  nominata  entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge
stessa.