Art. 6.
              Compiti della consulta regionale giovani
 
  1. La consulta regionale giovani e' organo propositivo e consultivo
della giunta e, in generale, dell'amministrazione  regionale  per  il
perseguimento degli obiettivi della presente legge.
  2. Sono in particolare compiti della consulta:
   a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;
   b)  promuovere,  d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili,
iniziative culturali e sociali dirette allo  sviluppo  della  cultura
dei giovani;
   c)   sviluppare   rapporti   con   analoghi  organi  nazionali  ed
internazionali;
   d) proporre iniziative per  il  reperimento  e  la  diffusione  di
informazioni  riguardanti  la  condizione giovanile e per un migliore
utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
   e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi
riguardanti la politica giovanile;
   f) formulare il parere sul rapporto e sulle condizioni e politiche
giovanili di cui al comma 2 dell'art. 3.
  3.  La  consulta  invia,  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno, al
presidente  del  consiglio  regionale,  al  presidente  della  giunta
regionale  ed agli assessori una dettagliata relazione sull'attivita'
svolta e su quella programmata per l'anno successivo.
  4. La consulta elegge fra i suoi componenti  il  presidente  e  due
vice-presidenti  e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento,
di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.