Art. 10. Principi generali per la ripartizione delle funzioni 1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) sussidiarieta', ai fini del conferimento della generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale piu' vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa; b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacita' dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni; c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale; d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.