Art. 10.
        Principi generali per la ripartizione delle funzioni
    1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono
esercitate  dai  soggetti del governo territoriale, nell'ambito della
propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
      a)  sussidiarieta',  ai fini del conferimento della generalita'
dei  compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale
piu'  vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica,
territoriale ed organizzativa;
      b)   adeguatezza,   in   relazione   alla  oggettiva  capacita'
dell'amministrazione  ricevente  a  garantire  l'effettivo  esercizio
delle funzioni;
      c)  ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in
capo ad un medesimo livello istituzionale;
      d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche,
territoriali  e  strutturali  degli enti destinatari delle funzioni e
dei compiti.