Art. 100.
                       Quadro degli interventi
    1.  La  giunta  regionale,  sulla  base  del  programma triennale
regionale   per  la  tutela  dell'ambiente  e  delle  proposte  delle
province,  sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, approva il
quadro triennale degli interventi.
    2.  La  giunta  regionale  puo'  aggiornare annualmente il quadro
degli  interventi, anche su iniziativa delle province e limitatamente
a singoli settori.
    3.  Le  province  provvedono  alla  gestione del quadro triennale
degli  interventi  e  con  frequenza annuale inviano alla Regione una
relazione  sul  loro  stato  di attuazione nonche' la rendicontazione
finale.
    4.  Per  la  realizzazione  degli  interventi previsti dal quadro
triennale,   la   Regione   trasferisce   alle  province  le  risorse
finanziarie  stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale
secondo le modalita' stabilite dal quadro medesimo.