Art. 100. Quadro degli interventi 1. La giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle province, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi. 2. La giunta regionale puo' aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle province e limitatamente a singoli settori. 3. Le province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonche' la rendicontazione finale. 4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalita' stabilite dal quadro medesimo.