Art. 102. Corpo regionale forestale 1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti: a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale; b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa funzione non sia esercitata da piu' di un soggetto operante a livello territoriale regionale; c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di: 1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di polizia forestale; 2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette; 3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi; 4) supporto agli interventi di protezione civile; d) alla definizione delle modalita' di partecipazione degli enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attivita' del Corpo regionale forestale.