Art. 102.
                      Corpo regionale forestale
    1.   La   Regione,  all'atto  del  conferimento  ai  sensi  della
lettera c)  del  comma  1 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 112
del  1998  delle  competenze  svolte dal Corpo forestale dello Stato,
provvede con appositi provvedimenti:
      a) al  riordino  delle  funzioni di vigilanza e sorveglianza in
materia ambientale;
      b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti
preposti  al  controllo  ambientale  in  ambito regionale, secondo il
criterio  che  la  stessa  funzione  non sia esercitata da piu' di un
soggetto operante a livello territoriale regionale;
      c) all'organizzazione  di un unitario corpo regionale forestale
articolato  sul  territorio  a  cui  attribuire in via prioritaria le
funzioni in materia di:
        1) vigilanza  e  sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni
di massima di polizia forestale;
        2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;
        3) prevenzione  e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento
di incendi;
        4) supporto agli interventi di protezione civile;
      d) alla  definizione  delle  modalita'  di partecipazione degli
enti  locali  alla determinazione degli indirizzi per l'attivita' del
Corpo regionale forestale.