Art. 103.
               Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
    1.  Ai  fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74
del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli enti
locali   interessati,  individua  le  aree  caratterizzate  da  gravi
alterazioni    degli    equilibri   ecologici   nei   corpi   idrici,
nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la
popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
    2.  L'individuazione  e  la  dichiarazione  di  cui al comma 1 e'
effettuata  dal  consiglio  regionale  su  proposta  della giunta. La
dichiarazione  ha  la  validita' di cinque anni ed e' rinnovabile per
una sola volta.
    3.  Per  ciascuna  area  e'  redatto  un piano di risanamento che
individua le misure e gli interventi atti:
      a) a  ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e
di  inquinamento,  anche con la realizzazione e l'impiego di appositi
impianti ed apparati;
      b) a   favorire   e   promuovere   lo  sviluppo  ambientalmente
sostenibile  dei  settori  produttivi e la migliore utilizzazione dei
dispositivi  di  eliminazione  o  riduzione  dell'inquinamento  e dei
fenomeni di squilibrio;
      c) a   garantire  la  vigilanza  e  il  controllo  sullo  stato
dell'ambiente,  sull'attuazione  degli  interventi  e  sull'efficacia
degli stessi a risolvere lo stato di crisi.
    4.  Le province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla
giunta  regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che
interessino  il  territorio  di  piu' province, elaborano il piano di
risanamento  che  individua  in via prioritaria le misure urgenti per
rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
    5.   La  giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente,  tenuto  conto  delle  proposte  di  cui  al comma 4, per
ciascuna  area  a  rischio  approva il piano con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni.
    6.  L'approvazione  del  piano  ha  effetto  di  dichiarazione di
pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle opere in esso
previste.
    7.  Il  programma  regionale  per  la tutela dell'ambiente di cui
all'art. 99  prevede  gli  interventi  necessari per l'attuazione del
piano di risanamento assegnandogli la priorita'.
    8.  Per le aree a rischio gia' dichiarate alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  per  le  quali  non  sia ancora stato
approvato  un  piano  di  risanamento, la giunta regionale approva il
piano  con  le  procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la giunta
regionale  emana,  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i
successivi centoventi giorni le province elaborano il piano che viene
approvato   dalla   giunta   regionale   entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento.
    9.  La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello
Stato  trasferite ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112
del  1998  per  l'attuazione  degli  interventi previsti nel piano di
risanamento.
    10.  Le province, per il periodo di validita' della dichiarazione
di   cui   al   comma  1,  predispongono  annualmente  una  relazione
sull'evoluzione  della  situazione  ambientale  con  riferimento allo
stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.