Art. 103. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale. 2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 e' effettuata dal consiglio regionale su proposta della giunta. La dichiarazione ha la validita' di cinque anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 3. Per ciascuna area e' redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi atti: a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati; b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio; c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato di crisi. 4. Le province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di piu' province, elaborano il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale. 5. La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni. 6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste. 7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli la priorita'. 8. Per le aree a rischio gia' dichiarate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di risanamento, la giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le province elaborano il piano che viene approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento. 9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento. 10. Le province, per il periodo di validita' della dichiarazione di cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.