Art. 104
                      Parchi e riserve naturali
    1.  La  gestione  delle riserve naturali conferita alla Regione e
agli enti locali ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 112
del  1998  e'  affidata  agli  enti  di gestione dei parchi regionali
qualora  tali  riserve  ricadano  all'interno  o  siano  limitrofe al
territorio  delle  aree  protette,  ai sensi del comma 3 dell'art. 26
della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.
    2.  L'ente  di  gestione del parco definisce le norme di gestione
della  riserva  nell'ambito  del Piano territoriale del parco (PTP) e
del  regolamento,  in  conformita'  ai  principi  e alle disposizioni
stabiliti dall'atto istitutivo.
    3.  Qualora  il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente
di  gestione  provvede a disciplinare transitoriamente le attivita' e
gli  interventi  nell'area  della riserva nell'ambito del regolamento
del parco o attraverso un suo stralcio.
    4.  Salvo  quanto  previsto al comma 1, la gestione delle riserve
statali  e' affidata dalla giunta regionale a uno dei soggetti di cui
al  comma  1  dell'art. 26  della  legge regionale n. 11 del 1988, il
quale  predispone  il programma di gestione ai sensi dell'art. 25-bis
della medesima legge.
    5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e
vigilare  sulla  gestione  delle  riserve naturali di cui al presente
articolo,  esercitando  anche  i  poteri  sostitutivi  previsti dalla
legislazione regionale.