Art. 104 Parchi e riserve naturali 1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli enti locali ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e' affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11. 2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva nell'ambito del Piano territoriale del parco (PTP) e del regolamento, in conformita' ai principi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo. 3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attivita' e gli interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo stralcio. 4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali e' affidata dalla giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 11 del 1988, il quale predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25-bis della medesima legge. 5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.