Art. 105.
                Protezione della flora e della fauna
    1.  Gli  enti  di gestione delle aree naturali protette regionali
provvedono  attraverso  il  PTP  e  il regolamento all'individuazione
degli  habitat  e  delle specie presenti sul territorio di competenza
aventi  le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat),
nonche'  alla  definizione  dello  stato  di  conservazione  e  delle
modalita'  di  gestione  idonee  a  garantire  il perseguimento degli
obiettivi  fissati  dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente
di   gestione   provvede   secondo   quanto   previsto  dal  comma  3
dell'art. 104.
    2.  Competono  alle  province le funzioni amministrative relative
alla  commercializzazione,  detenzione  e  importazione degli animali
selvatici, conferite alla Regione ed agli enti locali, ai sensi della
lettera b)  del  comma 1  dell'art. 70 del decreto legislativo n. 112
del 1998.