Art. 105. Protezione della flora e della fauna 1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), nonche' alla definizione dello stato di conservazione e delle modalita' di gestione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104. 2. Competono alle province le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici, conferite alla Regione ed agli enti locali, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 112 del 1998.