Art. 106.
                     Un albero per ogni neonato
    1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai comuni
per  la  messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della
legge 29 gennaio 1992, n. 113.
    2.  A  tal  fine  la  giunta  regionale  definisce i criteri e le
modalita'  di  erogazione  dei  contributi. Con apposita direttiva la
giunta  regionale  individua  le  tipologie  delle essenze arboree da
impiantare.