Art. 106. Un albero per ogni neonato 1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113. 2. A tal fine la giunta regionale definisce i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la giunta regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.