Art. 107.
            Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1977
    1.  Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio
1977,  n.  2,  recante  provvedimenti per la salvaguardia della flora
regionale  -  Istituzione  di un fondo regionale per la conservazione
della   natura   -   Disciplina   della  raccolta  dei  prodotti  del
sottobosco", e' sostituito dal seguente:
      "La  giunta  regionale  predispone e approva il programma delle
iniziative  cui  destinare  le  disponibilita'  del fondo, sentito il
parere  del  comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di
cui all'art. 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.".