Art. 107. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1977 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, recante provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", e' sostituito dal seguente: "La giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il parere del comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.".