Art. 108.
            Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981
    1.  Dopo l'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30,
recante  incentivi  per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
forestali,  con  particolare  riferimento  al territorio montano", e'
aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  10-bis.  (Ricerca  e  sperimentazione  forestale). - 1. La
Regione  persegue  le  finalita'  di  cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 1  anche  attraverso  attivita'  dimostrative  e  pilota, e
attivita'  di  divulgazione  dei  risultati  conseguiti.  La  Regione
provvede  direttamente  allo  svolgimento  di  tali  funzioni, ovvero
concede contributi a soggetti pubblici e privati.
    2.  La  giunta  regionale  definisce  i criteri e le modalita' di
concessione  ed  erogazione  dei  contributi  di  cui  al  comma 1  e
predispone  un  programma  annuale  di  intervento, nell'ambito delle
disponibilita' previste dalla legge di bilancio.".