Art. 108. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, recante incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano", e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 10-bis. (Ricerca e sperimentazione forestale). - 1. La Regione persegue le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 1 anche attraverso attivita' dimostrative e pilota, e attivita' di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati. 2. La giunta regionale definisce i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle disponibilita' previste dalla legge di bilancio.".