Art. 109.
            Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988
    1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n.
11,  recante  "Disciplina  dei  parchi  e delle riserve naturali", le
parole  da  "Tali  norme"  a  "presente legge." sono sostituite dalle
seguenti: "Tali norme hanno validita' fino all'approvazione del piano
territoriale del parco.".
    2  La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n.
11 del 1988 e' Sostituita dalla seguente:
      "b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione
del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate
per  zone  omogenee,  secondo le caratteristiche del territorio e con
riferimento   alla   presenza  di  aree  interessate  da  convenzioni
internazionali o da direttive comunitarie.".
    3. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 11 del 1988 e'
abrogato.
    4. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 1988 e'
sostituito dal seguente:
      "1. Il piano territoriale del parco e' adottato dalla provincia
su  proposta  dell'ente  di  gestione ed e' depositato presso le loro
sedi,  nonche'  presso  i  comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto
deposito  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed in
almeno  un  quotidiano  locale.  Il  piano  e' approvato dalla giunta
regionale  con  le  procedure  di  cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3
della  legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai
fini  della espressione delle riserve, del parere del comitato di cui
all'art. 33 della presente legge.".
    5.  Il  comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 1988
e' sostituito dal seguente:
      "1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco
della   provincia  nello  svolgimento  delle  fasi  di  elaborazione,
adozione  e  controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero
qualora non si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la
Regione  assegna  un  termine  per  gli adempimenti previsti. Decorso
inutilmente  tale  termine, la giunta regionale nomina un commissario
ad acta.".
    6.  Il  comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 1988
e' sostituito dal seguente:
      "1.  Dalla  data di adozione del piano territoriale del parco e
fino   alla   sua   approvazione,   le   amministrazioni   competenti
all'approvazione  di  piani  e  programmi territoriali e urbanistici,
ovvero  al  rilascio  di  concessioni, autorizzazioni e altri atti di
assenso  comunque  denominati,  applicano  le  misure di salvaguardia
secondo  le  modalita'  indicate  dal  primo comma dell'art. 55 della
legge regionale n. 47 del 1978.".
    7.  Dopo  il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del
1988 e' aggiunto il seguente comma:
      "2-bis.   La   proposta   e'   formulata  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della legge istitutiva del parco. Trascorso
tale   termine,   la   giunta   regionale   provvede  d'ufficio  alla
costituzione del consorzio a norma dell art. 2-bis.".