Art. 109. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988 1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, recante "Disciplina dei parchi e delle riserve naturali", le parole da "Tali norme" a "presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "Tali norme hanno validita' fino all'approvazione del piano territoriale del parco.". 2 La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1988 e' Sostituita dalla seguente: "b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni internazionali o da direttive comunitarie.". 3. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 11 del 1988 e' abrogato. 4. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 1988 e' sostituito dal seguente: "1. Il piano territoriale del parco e' adottato dalla provincia su proposta dell'ente di gestione ed e' depositato presso le loro sedi, nonche' presso i comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale. Il piano e' approvato dalla giunta regionale con le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione delle riserve, del parere del comitato di cui all'art. 33 della presente legge.". 5. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 1988 e' sostituito dal seguente: "1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale nomina un commissario ad acta.". 6. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 1988 e' sostituito dal seguente: "1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, le amministrazioni competenti all'approvazione di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalita' indicate dal primo comma dell'art. 55 della legge regionale n. 47 del 1978.". 7. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 1988 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La proposta e' formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a norma dell art. 2-bis.".