Art. 11.
                         Funzioni dei comuni
    1.   E'  attribuita  ai  comuni  la  generalita'  delle  funzioni
amministrative  non  riservate agli altri enti locali, alle autonomie
funzionali o alla regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente
legge.
    2. I comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in
forma  singola  o  associata  entro  livelli  ottimali  di  esercizio
definiti ai sensi della presente legge.
    3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al comma 2 e salve le diverse
disposizioni  recate  nella  parte  terza,  le  funzioni conferite ai
comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali,
definiti con le procedure dell'art. 23.