Art. 11. Funzioni dei comuni 1. E' attribuita ai comuni la generalita' delle funzioni amministrative non riservate agli altri enti locali, alle autonomie funzionali o alla regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge. 2. I comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.