Art. 110.
                       Funzioni della Regione
    1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
      a) il   coordinamento  delle  attivita'  di  rilevamento  delle
caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
      b) la  definizione  di  criteri generali per la classificazione
dei  corpi  idrici  in funzione degli obiettivi di qualita' stabiliti
dalla Regione nel rispetto di quelli statali;
      c) l'individuazione    delle   aree   sensibili,   delle   zone
vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
      d) il  coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti
ed  organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e
tutela delle acque;
      e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto
delle normative comunitarie e statali vigenti;
      f) il  coordinamento  del  sistema  di controllo degli scarichi
nonche'  dell'applicazione  delle disposizioni relative al corretto e
razionale uso delle acque e al risparmio idrico.