Art. 110. Funzioni della Regione 1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni: a) il coordinamento delle attivita' di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici; b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualita' stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali; c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione; d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque; e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti; f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonche' dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.