Art. 111.
                       Funzioni delle province
    1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni:
      a) il  rilascio  dell'autorizzazione agli scarichi delle acque,
fatta   eccezione   di  quelle  di  competenza  dei  comuni  previste
all'art. 112;
      b) la  formazione  e  l'aggiornamento  del catasto di tutti gli
scarichi di cui alla lettera a);
      c) il  rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la
prevenzione  e  l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e
quantitative  dei  corpi  idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco delle acque dolci superficiali.
    2. Alle province e' delegato altresi':
      a) il  rilascio  dell'autorizzazione  allo  scarico delle acque
utilizzate  per  scopi  geotermici,  delle  acque di infiltrazione di
miniere  o  cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile;
      b) il  rilascio  dell'autorizzazione  allo scarico nelle unita'
geologiche   profonde   delle  acque  risultanti  dall'estrazione  di
idrocarburi.
    3.  Al  fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le
province  esercitano  le  funzioni  di cui al presente articolo sulla
base  di  direttive  emanate  dalla giunta regionale entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.