Art. 111. Funzioni delle province 1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni: a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta eccezione di quelle di competenza dei comuni previste all'art. 112; b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lettera a); c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali. 2. Alle province e' delegato altresi': a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile; b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita' geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi. 3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.