Art. 114. Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque 1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque. 2. Il piano di cui al comma 1, in particolare: a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorita' di bacino nazionale e interregionale; b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti; c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature; d) valuta a livello dell'intera Regione la disponibilita' di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative; e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa; f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle acque costiere. 3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle province attuata nel Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1995. 4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36. 5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100. 6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.