Art. 114.
      Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
    1.  La  Regione  si dota di un piano di tutela, uso e risanamento
delle   acque  finalizzato  ad  assicurare  il  raggiungimento  degli
obiettivi  di  qualita'  ambientale  dei  corpi idrici, nonche' degli
obiettivi  di  qualita'  funzionale in relazione agli usi programmati
per corpo idrico o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto
degli  indirizzi  e  criteri  stabiliti  nel  piano  di bacino di cui
all'art.  17 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo
non  sia  approvato,  la  Regione  puo' comunque dotarsi del piano di
tutela, uso e risanamento delle acque.
    2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
      a) individua  gli  obiettivi  generali di risanamento dei corpi
idrici   regionali   con   riferimento  ai  piani  e  alle  direttive
dell'autorita' di bacino nazionale e interregionale;
      b) formula  indirizzi  generali  per  la  determinazione  delle
destinazioni  d'uso  dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative
conseguenti;
      c) definisce   la  disciplina  generale  degli  scarichi  delle
pubbliche  fognature,  servite  o  meno da impianti di depurazione, e
quelle  degli  insediamenti  civili  che  non recapitano in pubbliche
fognature;
      d) valuta  a  livello  dell'intera Regione la disponibilita' di
risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo
in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
      e) determina  per  i diversi settori criteri di uso razionale e
di risparmio della risorsa;
      f) individua  i  comprensori  deficitari e le azioni necessarie
per   i  trasferimenti  di  acqua  per  i  bacini  diversi  ai  sensi
dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
      g) prevede  gli  interventi necessari ad assicurare la qualita'
delle acque costiere.
    3.  Il  piano  di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di
prestazione   richiesti   alla  pianificazione  infraregionale  delle
province  attuata nel Piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1995.
    4.  Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le
procedure  previste  dall'art. 4  della  legge  regionale 5 settembre
1988, n. 36.
    5.  Per  l'attuazione  del  piano  la  Regione  prevede  appositi
interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
    6.  Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di
pianificazione in materia di acque.