Art. 115. Pianificazione provinciale 1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6: a) determina gli obiettivi di qualita' da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato; b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici. 2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 114, la provincia provvede al suo adeguamento. 3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio provinciale le province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto ed in coerenza con il Piano territoriale di coordinamento.