Art. 115.
                     Pianificazione provinciale
    1.  Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai
sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6:
      a) determina  gli  obiettivi  di  qualita'  da conseguire per i
singoli  corpi  idrici  nel  rispetto  degli obiettivi minimi fissati
dallo Stato;
      b) individua  le  azioni e gli interventi necessari nel proprio
territorio  per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni
stabilite  dalla  pianificazione  regionale per l'uso e la tutela dei
corpi idrici.
    2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano
di cui all'art. 114, la provincia provvede al suo adeguamento.
    3.  In  relazione  a  problemi  di  particolare importanza per il
territorio  provinciale le province possono adottare piani settoriali
stralcio  nel  rispetto  ed  in coerenza con il Piano territoriale di
coordinamento.