Art. 116.
                 Acque idonee alla molluschicoltura
    1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera q) del
comma 1  dell'art. 80  del  decreto  legislativo  n. 112 del 1998, le
province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per
la  prevenzione  e  l'ambiente  (ARPA), designano le acque costiere e
salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi
naturali  di  bivalvi,  fermo  restando  quanto  previsto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
    2.  La provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessita' di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di
servizi   di   tutti   i  soggetti  pubblici  interessati,  ai  sensi
dell'art. 14  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione dei
necessari provvedimenti.
    3. Le province, in particolare:
      a) curano  la  tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque
destinate alla molluschicoltura;
      b) provvedono  a  pubblicare  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  i  provvedimenti  di designazione delle acque destinate alla
molluschicoltura;
      c) trasmettono  alla  Regione  una  relazione particolareggiata
sulle  acque  designate  ai  sensi del presente articolo e sulle loro
caratteristiche  essenziali  per  la  presentazione  alla Commissione
dell'Unione europea ogni due anni.