Art. 116. Acque idonee alla molluschicoltura 1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera q) del comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530. 2. La provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione dei necessari provvedimenti. 3. Le province, in particolare: a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura; b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura; c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione europea ogni due anni.