Art. 117.
               Acque dolci idonee alla vita dei pesci
    1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le province,
avvalendosi  del  supporto  tecnico  dell'Agenzia  regionale  per  la
prevenzione  e  l'ambiente  (ARPA), designano e classificano le acque
dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee
alla  vita  dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.
    2. Le province, in particolare:
      a) formano  appositi  elenchi  delle  acque  dolci superficiali
designate e classificate;
      b) provvedono  a  pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione  i  provvedimenti  di designazione e di classificazione delle
acque;
      c) concedono  deroghe  in  caso  di  circostanze meteorologiche
eccezionali  o  speciali  condizioni  geografiche,  oppure in caso di
arricchimento  naturale  del corpo idrico da sostanze provenienti dal
suolo senza intervento diretto dell'uomo;
      d) trasmettono  alla  Regione  una  relazione particolareggiata
sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e
sulle  loro  caratteristiche  essenziali  per  la  presentazione alla
Commissione dell'Unione europea.