Art. 117. Acque dolci idonee alla vita dei pesci 1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130. 2. Le province, in particolare: a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate; b) provvedono a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque; c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo; d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione europea.