Art. 118. Acque idonee alla balneazione 1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle province che le esercitano sulla base di direttive della Regione. 2. E' facolta' della provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica n. 470 del 1982.