Art. 118.
                    Acque idonee alla balneazione
    1.  Le  funzioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma 1
dell'art. 4  del  decreto  del  presidente  della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470 sono delegate alle province che le esercitano sulla base
di direttive della Regione.
    2. E' facolta' della provincia richiedere alla Regione le deroghe
di  cui all'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica n. 470
del 1982.