Art. 12.
                       Funzioni delle province
    1.   Le  province,  oltre  alla  generalita'  delle  funzioni  di
programmazione   territoriale  ed  economico-sociale,  esercitano  le
funzioni   amministrative  di  area  vasta  che  non  possono  essere
adeguatamente  svolte  dai comuni singoli o associati, nonche' quelle
individuate nella parte terza della presente legge.