Art. 120. Protezione dell'ambiente costiero 1. Le province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonche' il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone. 2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualita' per le acque costiere di cui alla lettera q) del comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.