Art. 120.
                  Protezione dell'ambiente costiero
    1.  Le  province,  in  collaborazione  con i competenti organismi
statali,   provvedono,  avvalendosi  dell'Agenzia  regionale  per  la
prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e
osservazione   degli   ecosistemi  delle  zone  costiere  nonche'  il
monitoraggio  sullo  stato  di  inquinamento ed eutrofizzazione delle
medesime zone.
    2.  Il  piano  di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui
all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare
gli  obiettivi  di  qualita'  per  le  acque  costiere  di  cui  alla
lettera q)  del  comma  1 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 112
del 1998.
    3.  Le  azioni  e gli interventi di cui al presente articolo sono
coordinate  con  quelle  relative  alla  difesa  delle  coste e degli
abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.