Art. 121. Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico 1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico: a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico; b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale; c) determina valori limite di emissione nonche' particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera; d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni; e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.