Art. 121.
    Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico
    1.  Ai  sensi e nei limiti dell'art. 4 del decreto del presidente
della  Repubblica  24 maggio  1988, n. 203, la Regione, per la tutela
dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:
      a) determina  criteri  ed  indirizzi per l'individuazione delle
zone  nelle  quali  e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento
atmosferico  e  per  la  predisposizione  di  piani  finalizzati alla
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
      b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare
una   speciale   protezione,   valori   di  qualita'  dell'aria  piu'
restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
      c) determina  valori  limite  di  emissione nonche' particolari
condizioni  di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi
e di servizio con emissioni in atmosfera;
      d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e
di  rilevamento  della  qualita'  dell'aria  e  per  l'organizzazione
dell'inventario delle emissioni;
      e) definisce   linee   di   indirizzo  per  la  gestione  delle
situazioni  di  emergenza  conseguenti all'instaurarsi di particolari
condizioni  di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle
vigenti normative statali.