Art. 122.
  Funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico
    1.  Le  province,  sulla  base  dei  criteri  e dei valori limite
fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario
predisporre  un  piano  finalizzato al risanamento atmosferico idoneo
anche  a  prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'
di episodi acuti.
    2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi
necessari  ad  assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti
determinati  dallo  Stato  e  dalla  Regione.  Il  piano  adottato e'
trasmesso  alla  Regione  per le eventuali osservazioni da formularsi
entro  trenta  giorni  dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'
essere  approvato.  Le  osservazioni  della  Regione  possono  essere
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'
essere  approvato  se  l'ente  preposto  non si conforma alle stesse,
ovvero   non   vincolanti   e  in  tal  caso  il  piano  puo'  essere
motivatamente approvato.
    3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:
      a) dal   comune,   qualora   interessi  esclusivamente  il  suo
territorio;
      b) dalla  provincia,  sentiti  i  comuni  interessati,  qualora
riguardi il territorio di piu' comuni;
      c) dalle   province,   d'intesa  fra  loro,  sentiti  i  comuni
interessati, qualora riguardi il territorio di piu' province.
    4.  Alle  province  sono  delegate, inoltre, le seguenti funzioni
amministrative,   da  esercitarsi  sulla  base  anche  di  specifiche
direttive regionali:
      a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di
cui  agli  articoli  6,  15  e  16  del  decreto del presidente della
Repubblica  24 maggio  1988,  n.  203,  secondo  le  modalita'  e  le
procedure fissate nel decreto medesimo;
      b) esercizio   del   controllo  delle  autorizzazioni  e  delle
emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto del
presidente della Repubblica n. 203 del 1988;
      c) espressione  del  parere  di cui al comma 2 dell'art. 17 del
decreto  del  presidente  della  Repubblica  n.  203 del 1988 per gli
impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.
    5.  Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle
autorizzazioni  alle  emissioni  in atmosfera rilasciate ai sensi del
decreto del presidente della Repubblica n. 203 del 1988, soddisfano i
requisiti  di cui agli articoli 28 e 33 del decreto legislativo n. 22
del  1997 per le emissioni conseguenti alle attivita' di recupero dei
rifiuti.