Art. 122. Funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico 1. Le province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche' di episodi acuti. 2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e' trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo' essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo' essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere motivatamente approvato. 3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato: a) dal comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio; b) dalla provincia, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di piu' comuni; c) dalle province, d'intesa fra loro, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di piu' province. 4. Alle province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali: a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 16 del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, secondo le modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo; b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto del presidente della Repubblica n. 203 del 1988; c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto del presidente della Repubblica n. 203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici. 5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attivita' di recupero dei rifiuti.