Art. 125. Principi generali 1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base dei seguenti criteri: a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti ed incentivare le attivita' di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorita' per il recupero di materia; b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei piu' vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicita'; c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi. 2. E' possibile derogare al principio di cui alla lettera c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le province . Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie.