Art. 125.
                          Principi generali
    1.  La  Regione  regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle
disposizioni  contenute  dal  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, sulla base dei seguenti criteri:
      a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosita'
dei  rifiuti  ed  incentivare  le  attivita' di recupero, reimpiego e
riciclaggio con priorita' per il recupero di materia;
      b) assicurare  che  lo  smaltimento  dei rifiuti possa avvenire
negli  impianti  idonei  piu'  vicini  al  luogo  di  produzione e in
condizioni di economicita';
      c) garantire,   in   ciascun   ambito   territoriale  ottimale,
l'autosufficienza   per   lo   smaltimento  dei  rifiuti  urbani  non
pericolosi.
    2.  E' possibile derogare al principio di cui alla lettera c) del
comma  1  attraverso  la definizione di accordi tra le province . Nel
caso  gli  accordi  coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni
interessate definiscono le intese preliminari necessarie.