Art. 128.
                     Pianificazione provinciale
    1.  Le  province pianificano il sistema di smaltimento e recupero
dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di
coordinamento  provinciale  (PTCP)  e con il piano provinciale per la
gestione dei rifiuti (PPGR).
    2.  Il  PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive
assunte  per  i  diversi  settori  economici  e  per  le diverse aree
territoriali,  analizza  l'andamento tendenziale della produzione dei
rifiuti  e  valuta  le  possibili  azioni  di razionalizzazione della
gestione  degli stessi. Il PTCP individua altresi' le zone non idonee
alla  localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
urbani, speciali e speciali pericolosi.
    3. Il PPGR, in particolare:
      a) prevede  quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g)
e  h-bis) del comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
      b) localizza,  sentiti  i comuni, gli impianti di smaltimento e
recupero  dei  rifiuti  urbani, con eventuali indicazioni plurime per
ogni tipo di impianto;
      c) effettua   anche  le  scelte  necessarie  ad  assicurare  la
gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23
del decreto legislativo n. 22 del 1997;
      d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei
siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del decreto legislativo
n. 22 del 1997.
    4.  Il  PPGR e' adottato dalla provincia, sentiti i comuni, ed e'
approvato  dalla  Regione  con  le procedure di cui all'art. 13 della
legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.