Art. 128. Pianificazione provinciale 1. Le province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR). 2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresi' le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. 3. Il PPGR, in particolare: a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h-bis) del comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; b) localizza, sentiti i comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto; c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997; d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997. 4. Il PPGR e' adottato dalla provincia, sentiti i comuni, ed e' approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.