Art. 129. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1994 1. La rubrica dell'art. 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27, recante "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", e' cosi' Sostituita: "Efficacia del Piano provinciale gestione rifiuti". 2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 27 del 1994, le parole "Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei piani infraregionali" sono sostituite con le parole "Piano provinciale gestione rifiuti". 3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 27 del 1994.