Art. 129.
            Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1994
    1.  La rubrica dell'art. 10 della legge regionale 12 luglio 1994,
n.  27,  recante "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", e' cosi'
Sostituita: "Efficacia del Piano provinciale gestione rifiuti".
    2.  Ai  commi  1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 27 del
1994,  le  parole  "Piano regionale di settore per lo smaltimento dei
rifiuti  tossici e nocivi e nei piani infraregionali" sono sostituite
con le parole "Piano provinciale gestione rifiuti".
    3.  Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il
comma  3  dell'art. 10,  l'art. 11,  gli  articoli  da  20  a 28, gli
articoli  33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge regionale
n. 27 del 1994.