Art. 13.
           Funzioni della citta' metropolitana di Bologna
    1.  Saranno  attribuite alla citta' metropolitana di Bologna, dal
momento  della  sua  istituzione,  tutte  le  funzioni coerenti con i
principi  stabiliti  dalla  presente legge e dalla legge regionale 12
aprile  1995,  n.  33,  di  delimitazione  della  corrispondente area
metropolitana.