Art. 130.
                         Direttive regionali
    1.   La  giunta  regionale  emana  direttive  vincolanti  per  la
predisposizione  degli  strumenti  di  pianificazione  e  la gestione
unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:
      a) criteri  per  l'elaborazione  dei  piani  provinciali per la
gestione dei rifiuti;
      b) criteri  per  la localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
      e) criteri  per  la  redazione dei piani di bonifica delle aree
inquinate.
    2.  Le  province adeguano i propri piani alle direttive di cui al
comma 1.  In  caso  di  inadempienza,  la  Regione  procede  ai sensi
dell'art. 16.