Art. 130. Direttive regionali 1. La giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare: a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti; b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi; e) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate. 2. Le province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.