Art. 131.
                      Competenze delle province
    1.  In  attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142
alle   province   competono   le   funzioni  amministrative  relative
all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione
degli  impianti  di  smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti,  nonche'
all'esercizio  delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti,
previste  dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
    2.  Le  province esercitano le funzioni sopra specificate secondo
le  modalita'  e  le  procedure  stabilite dagli articoli 27 e 28 del
decreto  legislativo  n.  22 del 1997 ed in base alle direttive della
giunta regionale per assicurare l'omogeneita' ed il coordinamento dei
procedimenti amministrativi sul territorio regionale.
    3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni
specificate  nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo
di tali spese e' determinato sulla base di una direttiva della giunta
regionale  e  viene  versato  al  momento  della  presentazione della
domanda.