Art. 131. Competenze delle province 1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 alle province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Le province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed in base alle direttive della giunta regionale per assicurare l'omogeneita' ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale. 3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese e' determinato sulla base di una direttiva della giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.