Art. 132.
                      Approvazione dei progetti
    1.   Le   province   approvano   i   progetti   e  rilasciano  le
autorizzazioni   relative   alla   realizzazione  degli  impianti  di
smaltimento  e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito
dall'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
    2.  La  conferenza  di  cui  al  comma 2 dell'art. 27 del decreto
legislativo  n.  22  del  1997  e'  convocata  dal  responsabile  del
procedimento   che  individua  i  rappresentanti  degli  enti  locali
interessati.  Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate
a maggioranza  dei  presenti  che  rappresentano  la  maggioranza dei
componenti.
    3.  Per  i  progetti  approvati ai sensi del comma 1, le province
adottano  i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita'  di  cui  all'art. 11  e seguenti della legge
22 ottobre  1971,  n.  865,  nonche'  le  occupazioni temporanee e di
urgenza.
    4.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma 3 la provincia puo'
avvalersi del comune territorialmente competente.