Art. 132. Approvazione dei progetti 1. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e' convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti. 3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui all'art. 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' le occupazioni temporanee e di urgenza. 4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la provincia puo' avvalersi del comune territorialmente competente.