Art. 133. Garanzie finanziarie 1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a fornire alla provincia stessa. 2. L'importo della garanzia finanziaria e' determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette. 3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresi' idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area. 4. La giunta regionale fissa i parametri e le modalita' di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.