Art. 133.
                        Garanzie finanziarie
    1.  In  sede  di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero dei rifiuti la provincia
determina  l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'
tenuto a fornire alla provincia stessa.
    2.  L'importo  della  garanzia  finanziaria  e'  determinato  con
riferimento  ai  costi  di  bonifica  dell'area e delle installazioni
fisse  e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli
relativi  allo  smaltimento  dei  rifiuti  derivanti dalle operazioni
anzidette.
    3.  Nel  caso  di  stoccaggio  definitivo  l'importo  deve essere
altresi'  idoneo  ad  assicurare,  in qualunque momento, l'esecuzione
delle  operazioni  di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal
piano di recupero dell'area.
    4.  La  giunta  regionale  fissa  i  parametri  e le modalita' di
costituzione  della  garanzia  per  la  determinazione  del  relativo
importo.