Art. 134.
                       Interventi di bonifica
    1.  Per  la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica  e  ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del
decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un
apposito fondo.
    2.  Per  la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17
del  decreto  legislativo n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai
soggetti  obbligati  ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo
articolo,  contributi  fino ad un massimo del cinquanta per cento del
costo   della  bonifica  secondo  modalita'  stabilite  dalla  giunta
regionale.
    3.  Per  la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica  e  ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad
uso  pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche
o  nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128,
la  giunta  regionale  puo' concedere finanziamenti fino al cento per
cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
    4.  Gli  interventi  di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le
entrate  e  sulla  base  delle  disposizioni di cui all'art. 11 della
legge regionale 6 agosto 1996, n. 31.