Art. 134. Interventi di bonifica 1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo. 2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalita' stabilite dalla giunta regionale. 3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi. 4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 31.