Art. 138. Programmazione e pianificazione 1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli enti locali, attraverso il sistema delle Autorita' di bacino idrografico, istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra Stato, Regioni ed enti locali. 2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario governo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e delle risorse idriche in termini di tutela della qualita' e di razionale utilizzo della quantita'. 3. Nelle Autorita' di bacino interregionali e regionali le province interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorita'. La partecipazione delle province interessate alla definizione delle posizioni e delle volonta' che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorita' di bacino nazionale del Po e' assicurata tramite il comitato di coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle Autorita' di bacino interregionali e regionali e' altresi' assicurata la presenza dei Consorzi di bonifica.