Art. 138.
                   Programmazione e pianificazione
    1.  Le  funzioni di programmazione e pianificazione in materia di
difesa  del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in
concorso  con  gli enti locali, attraverso il sistema delle Autorita'
di bacino idrografico, istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n.  183,  che  costituiscono  sede  di cooperazione istituzionale fra
Stato, Regioni ed enti locali.
    2.  La  programmazione  e  pianificazione  di  bacino  assicurano
l'unitario  governo  idraulico  e  idrogeologico  dei  corsi  d'acqua
naturali  e  artificiali,  compresi  quelli  gestiti  dai Consorzi di
bonifica, e delle risorse idriche in termini di tutela della qualita'
e di razionale utilizzo della quantita'.
    3.  Nelle  Autorita'  di  bacino  interregionali  e  regionali le
province  interessate  partecipano  con  propri  rappresentanti  agli
organi istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle
leggi  istitutive  delle  stesse  Autorita'.  La partecipazione delle
province   interessate  alla  definizione  delle  posizioni  e  delle
volonta'  che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici
dell'Autorita'  di  bacino  nazionale del Po e' assicurata tramite il
comitato  di  coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici
delle  Autorita'  di  bacino  interregionali  e regionali e' altresi'
assicurata la presenza dei Consorzi di bonifica.